Art. 5.
(Assegnazione dei mediatori).

      1. Il dirigente scolastico dispone l'assegnazione dei mediatori alle classi avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali.
      2. Il miglioramento dei processi di apprendimento e della relativa valutazione, nonché la continuità della didattica sono assicurati anche attraverso la permanenza dei mediatori nella sede di titolarità almeno per il tempo corrispondente al periodo didattico.
      3. Il mediatore partecipa a pieno titolo agli organi collegiali della scuola ovvero al collegio dei docenti e ai consigli di classe.
      4. Al fine di ampliare e di razionalizzare il ruolo del mediatore, le istituzioni

 

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scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi in rete.